
Alcoltest inattendibile: automobilista assolto dal reato contestato.
Una recente sentenza del Tribunale di Forlì chiarisce alcuni elementi che rendono le risultante dell’alcoltest inidonee a giustificare una condanna penale.
Occorre subito premettere l’importanza fondamentale della verifica dell’apparecchiatura utilizzata per accertare lo stato di alterazione alcoolica tramite le diverse prove etilometriche effettuate.
Se, infatti, mancano certezze circa la sua affidabilità e la sua attendibilità, non è possibile utilizzare i risultati così ottenuti (a titolo di prove) nel giudizio penale e quindi provare la penale responsabilità del soggetto.
Per quanto di interesse merita assoluto rilievo la sentenza di merito n. 241/2019 (qui allegata) pronunciata dal Tribunale di Forlì nella persona del Giudice Dott.ssa Castellano la quale, con una attenta motivazione, ha sancito la piena assoluzione dell’imputato chiamato a rispondere del reato di guida in stato di ebrezza perché il fatto non sussiste. Tale assunto è stato possibile attraverso l’impossibilità di fondare piena prova sulle risultanze dell’alcoltest c.d. Drager, utilizzato dagli agenti accertatori.
Inattendibilità dell’Alcoltest
Da una lettura delle motivazioni evinciamo chiaramente come l’inattendibilità dell’accertamento derivasse da una serie di elementi.
Innanzitutto, l’omologazione rilasciata con riferimento allo strumento utilizzato non risultava adeguata; nello specifico esso non risultava in linea con norme di diritto comunitario impartite dall’Unione Europea relativamente ai requisiti e controllo sugli etilometri.
Inoltre, l’apparecchio utilizzato risultava:
- privo della dichiarazione di conformità e la firma non era chiaramente attribuibile alla ditta costruttrice;
- alla verifica e al controllo era preposto un ente che non aveva mai ottenuto l’accreditamento per effettuare le verifiche sull’apparecchio;
- mancavano le indicazioni inerenti le riparazioni necessarie per il corretto funzionamento dell’etilometro;
- non era mai stata eseguita la sua calibrazione.
A tutto ciò si aggiungeva che lo strumento era stato utilizzato al di fuori del range di utilizzo prestabilito.
Il Tribunale di Forlì assolve l’automobilista
L’inattendibilità dell’apparecchiatura utilizzata per verificare il tasso alcolemico, nel caso di specie, non era neppure compensata da elementi sintomatici tali da far ritenere che l’imputato si fosse messo alla guida con un eccesso di alcol nel sangue.
Di conseguenza, la prova resa dall’automobilista circa l’inattendibilità dei risultati dell’alcoltest, in ragione della cattiva gestione dell’apparecchio utilizzato, della sua manutenzione e del suo utilizzo, è risultata idonea a determinare la sua piena assoluzione.

HERA: Tariffa Fognatura e Tariffa Depurazione illegittimo addebito – richiesta di rimborso!
A quanti di Voi sarà capitato di ricevere una (o sicuramente tante) bolletta/e Hera con la richiesta di pagamento di diverse voci tra le quali: “quota tariffaria relativa al sevizio fognatura e depurazione“, ebbene non molti sanno che in realtà questo importo non è dovuto da tutti gli utenti. Nello specifico tal voce viene addebitata indistintamente a tutti gli utenti, pur dovendo essere addebitata unicamente a colore che, essendo allacciati alle fogne pubbliche, beneficano di un depuratore e quindi non hanno una fossa Imhoof.
Occorre dunque verificare, preliminarmente, di non essere allacciati alla fogna pubblica, di non aver installato una fossa Imhoof e conseguentemente, verificati tali requisiti provvedere a richiedere ad Hera l’esonero dal pagamento della “quota tariffaria relativa al sevizio fognatura e depurazione” e il rimborso di tutte le somme indebitamente corrisposte.
Invero, sul punto, ci viene in aiuto un’importante sentenza della Corte Costituzionale che consigliamo di inserire a chiare lettere nella richiesta da inoltrare ad Hera, ovvero la Sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008, pubblicata in G.U. in data 15/10/2008, n. 335.
Nello specifico quest’ultima ha dichiarato:
- l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36 (disposizioni in tema di risorse idriche), sia nel suo testo originario che nel testo modificato dall’art. 28 della legge 31.07.2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti “anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione, o questi siano temporaneamente inattivi”;
- l’illegittimità costituzionale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.87, dell’art. 155, comma 1, primo periodo, del D. Lgs 152/2006 Norme in materia di ambiente, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti “anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”.
Pertanto, ai sensi dell’art. 8 sexies della Legge n. 13/2009 e del Decreto Ministero Ambiente del 30/09/2009, pubblicato in G.U. n.31 del 08/02/2010, Hera sarà obbligata a rimborsare all’utente tutte le somme indebitamente corrisposte fino al momento di invio della missiva, nonché l’immediato esonero dal pagamento di tale quota.
Per facilitare la redazione della missiva inseriamo un modello fac simile che è stato da Noi redatto e utilizzato da un nostro utente e che ha visto quest’ultimo rimborsarsi la somma di Euro 2.700,00=, ovviamente essa è stata costruita sulla base delle esigenze del nostro cliente, le quali possono variare a seconda del caso concreto.
Per qualunque informazioni restiamo a disposizione: non esitate a contattarci e redigeremo per Voi la lettera specifica.